ASTENSIONE OBBLIGATORIA per Maternità

 

 

GENITORE

DURATA

PERIODO GODIMENTO

RETRIBUZIONE

PREVIDENZA

NOTE

madre

5 mesi e eventuali periodi autorizzati dall’Ispettorato  del lavoro

prima della data presunta del parto:

2 o 1 mese (a);

dopo la nascita: 3 o 4 mesi; più periodo per parti prematuri

 

Indennità economica all’80%

Copertura al 100%

(a) per i parti prematuri i giorni non goduti vanno aggiunti al periodo dopo il parto

Padre (b)

3 mesi

 

 

 

 

Dopo la nascita

 

 

 

(b) solo in caso di morte,grave infermità, abbandono della madre,affidamento esclusivo al padre

 

 

FLESSIBILITA’ DELL’ASTENSIONE: Con circolare 152/2000 l’INPS ha affermato che, dietro la presentazione di certificato medico da parte della madre, la astensione obbligatoria può iniziare a partire dal nono mese. In questo caso la madre potrà utilizzare il mese non fruito aggiungendolo a quelli previsti dopo il parto.