ASTENSIONE OBBLIGATORIA per Maternità
|
GENITORE |
DURATA |
PERIODO GODIMENTO |
RETRIBUZIONE |
PREVIDENZA |
NOTE |
|
madre |
5
mesi e eventuali periodi autorizzati dall’Ispettorato del lavoro |
prima della
data presunta del parto: 2 o 1 mese (a); dopo la nascita: 3 o 4 mesi; più periodo per parti prematuri |
Indennità
economica all’80% |
Copertura
al 100% |
(a)
per i parti prematuri i giorni non goduti vanno aggiunti al periodo dopo il
parto |
|
Padre
(b) |
3
mesi |
Dopo
la nascita |
|
|
(b)
solo in caso di morte,grave infermità, abbandono della madre,affidamento
esclusivo al padre |
FLESSIBILITA’ DELL’ASTENSIONE: Con
circolare 152/2000 l’INPS ha affermato che, dietro la presentazione di
certificato medico da parte della madre, la astensione obbligatoria può iniziare
a partire dal nono mese. In questo caso la madre potrà utilizzare il mese non
fruito aggiungendolo a quelli previsti dopo il parto.